Art. 2
                         Denuncia dei lavori
 
  Il  committente  o  il  costruttore  che  esegue  in  proprio  deve
depositare,  prima  dell'inizio  dei  lavori,  il  progetto esecutivo
presso le strutture tecniche regionali di Potenza,  Matera,  Melfi  e
Lagonegro, competenti per territorio.
  Tale  deposito,  ricevuto  ai fini della certificazione e in deroga
all'art. 17  della  legge  2  febbraio  1974  n.  64,  esonera  dalle
autorizzazioni  di  cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge, fermo
restando l'obbligo della concessione edilizia prevista dalle  vigenti
norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla-osta, autorizzazioni
o concessioni occorrenti.
  Il deposito, a richiesta dell'interessato, e' valido anche ai sensi
e  per  gli  effetti dell'art. 4 della legge 5 novembre 1971 n. 1086,
sempre che la  documentazione  di  cui  al  presente  articolo  venga
integrata  con  quanto prescritto dal citato art. 4 lettera b), della
predetta legge 1086/1971 e di quanto previsto dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425.
  Il progetto, in duplice esemplare, timbrato e firmato da un tecnico
abilitato   a   norma  di  legge  ed  iscritto  ad  Albo  o  Collegio
professionale dal Direttore dei Lavori, deve tra l'altro comprendere:
   l'indicazione del nominativo e del domicilio del committente,  del
costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore
dei  lavori e del collaudatore in corso d'opera, di cui al successivo
art. 3;
   dichiarazione  del  progettista  delle  strutture  attestante   la
conformita'  del  progetto  alle  norme  della legge n. 64/1974 e dei
DD.MM. di applicazione;
   dichiarazione   del   progettista   delle   strutture   attestante
l'appartenenza  dell'opera  ad  una  delle  categorie  previste dalle
delibere regionali di attuazione della presente legge;
   dichiarazione del progettista architettonico che  il  progetto  e'
conforme  a  quello  presentato  al  Comune  per  il  rilascio  della
concessione edilizia;
   i  calcoli  statici,  che  se  eseguiti  a  mezzo  di  elaboratori
elettronici,  devono  indicare le ipotesi e lo schema statico assunti
ed in chiara sintesi i risultati ottenuti;
   dichiarazione del geologo e/o del geotecnico, ognuno per la  parte
di  propria competenza, attestante la conformita' degli studi e delle
indagini geologiche effettuati alle norme vigenti in attuazione della
legge 64/1974.
  La struttura tecnica regionale competente restituisce un  esemplare
del  progetto  e  degli  allegati  con  l'attestazione  dell'avvenuto
deposito,  dandone  comunicazione  al  Direttore   dei   lavori,   al
committente  e  al  Sindaco  nel  cui  territorio  si dovra' eseguire
l'opera.