Art. 3
                           Responsabilita'
 
  La  responsabilita'  dell'osservanza  delle  norme   sismiche   per
l'esecuzione  delle  opere  di cui all'art. 1 primo comma ricade, nei
limiti delle rispettive  competenze,  sul  progettista,  geologo  ove
previsto,  direttore  dei  lavori, costruttore, collaudatore in corso
d'opera e finale, previsto dalla presente legge.
  L'incarico di direttore dei lavori e di  collaudatore  deve  essere
conferito  ai  tecnici  di cui al quarto comma del precedente art. 2,
nei limiti delle rispettive competenze professionali.
  Il  Collaudatore  deve  essere   iscritto   all'Albo   o   Collegio
professionale  da  almeno dieci anni e ove prescritta la nomina di un
Ingegnere o Architetto, puo' essere lo stesso incaricato di cui  alla
legge  1086/1971, purche' nominato cosi' come previsto dal precedente
art. 2.
  Il costruttore, nel presentare la denuncia  dei  lavori,  allega  a
questa  una  dichiarazione del collaudatore in corso d'opera e finale
designato, che attesta l'accettazione dell'incarico, l'iscrizione  da
almeno  dieci  anni all'albo professionale e l'impegno a non prendere
parte alla direzione ed alla esecuzione dei lavori e ad esercitare la
sola attivita' di sorveglianza  a  controllo  di  cui  alla  presente
legge.
  In  particolare,  il  direttore  dei lavori e il costruttore devono
assicurare la rispondenza dell'opera  al  progetto  depositato.  Ogni
modificazione  che si volesse apportare all'opera deve essere oggetto
di variante progettuale, i cui  elaborati  devono  essere  depositati
nella  forma  di  cui  all'art.  2, prima di dare inizio ai lavori di
variante.
  Il direttore dei lavori e',  altresi',  responsabile  dei  seguenti
adempimenti:
   a)  la  conservazione,  in  cantiere,  dal  giorno dell'inizio dei
lavori fino al giorno della  loro  ultimazione,  di  tutti  gli  atti
depositati  ai  sensi  dei  citato  art.  2, muniti dell'attestato di
deposito presso la struttura tecnica regionale competente e datati  e
sottoscritti  da  lui  e  dal  costruttore, la custodia degli atti in
cantiere puo' essere affidata dal  direttore  dei  lavori  a  un  suo
incaricato;
   b)  l'istituzione nel cantiere stesso del giornale dei lavori, nel
quale  devono   essere   annotati   l'andamento   giornaliero   della
costruzione  e  le  puntuali verifiche che attengono soprattutto alla
statica  delle  strutture  ai  fini   antisismici;   le   annotazioni
giornaliere  potranno essere effettuate da una persona incaricata dal
direttore  dei  lavori.    Il  giornale  dei  lavori  dovra'   essere
conservato  a  cura  del  direttore  dei  lavori  fino al termine dei
controlli previsti dalla presente legge. La custodia del giornale dei
lavori puo' essere  affidata  dal  direttore  dei  lavori  a  un  suo
incaricato;
   c)  l'obbligo,  completata  la  struttura  dell'opera edilizia, di
depositare, in duplice copia entro  60  giorni  presso  le  strutture
tecniche  regionali  di  cui  ai  precedente  art.  2, la relazione a
struttura ultimata, dandone contestuale comunicazione al committente,
al collaudatore e al Comune nel cui territorio l'opera e' eseguita.
  Qualora il deposito del progetto sia stato eseguito anche ai  sensi
e per gli effetti della legge 5 novembre 1971 n. 1086, la relazione a
struttura  ultimata  di  cui  innanzi  coincide  con  la  relazione a
struttura ultimata di cui all'art. 6 della medesima legge. Delle  due
copie  della relazione, una sara' conservata agli atti degli uffici e
l'altra, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, sara'  restituita
ai   direttore   dei   lavori   che   provvedera'  a  consegnarla  al
collaudatore, facendone menzione nel giornale dei lavori;
   d) l'obbligo di presentare al catasto, limitatamente agli immobili
di cui all'art. 220 del testo unico  27  luglio  1934,  n.  1265,  in
duplice  copia,  la  dichiarazione per l'iscrizione dell'immobile, di
cui all'art.  52 della legge 28 febbraio 1985 n.  47,  immediatamente
dopo  l'ultimazione  dei  lavori di finitura e comunque, entro trenta
giorni dalla installazione degli infissi per le  opere  edilizie  e/o
similari,  e  quando,  il  Direttore dei lavori in c.a. assolve anche
alla direzione dei lavori complessiva dell'opera.