Art. 4.
                              Controlli
 
  La Regione Basilicata  attua,  a  mezzo  delle  strutture  tecniche
competenti,  controlli  con  metodo  a  campione  sulle  opere di cui
all'art. 1 della presente legge in corso d'opera e ad opera ultimata,
per verificare la conformita' delle opere al progetto depositato.
  Gli  esiti  dei  controlli saranno resi noti mediante pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
  Tali controlli sostituiscono a tutti gli effetti la  vigilanza  per
l'osservanza  delle norme tecniche di cui all'art. 29 secondo e terzo
comma della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
  Le disposizioni concernenti i controlli periodici, di cui  all'art.
5  della  legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive integrazioni, sono
sostituite da quelle contemplate nella presente legge.
  La  Giunta  Regionale  con  proprio  provvedimento  stabilisce   le
finalita', i termini e le modalita' dei controlli suddetti, nonche' i
tempi, che non dovranno comunque superare i dieci anni, entro i quali
tali  controlli  dovranno essere compiuti, disciplinando anche i casi
di revoca parziale o totale dei  benefici  concessi  ai  sensi  della
legge n. 219/1981 e successive.