Art. 5.
           Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche
 
  Il  collaudatore  in  corso d'opera, nominato dal committente o dal
costruttore che esegue in proprio, controlla, prima  dell'inizio  dei
lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al
processo  costruttivo  delle opere denunciate ai sensi del precedente
art. 2.
  L'attivita' di vigilanza e controllo del  collaudatore  si  esplica
mediante  accertamenti  periodici,  nelle  fasi rilevanti dell'opera,
attestati dai relativi verbali di visita e dalle  firme  apposte  sul
giornale  dei lavori di cui alla lett. b) del precedente articolo 3 e
si conclude  con  il  certificato  di  collaudo  da  rilasciarsi  dal
Collaudatore  stesso  anche  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 28
della citata legge n. 64/1974, da trasmettersi alla Struttura tecnica
regionale  competente,  nonche'  al  Sindaco.  Tale  certiflcato   di
collaudo,  allorche'  rilasciato  dallo stesso collaudatore di cui al
terzo comma del precedente art. 3, e' valido anche ai fini e per  gli
effetti  degli artt. 7 e 8 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, fermo
restando l'obbligo del Direttore dei lavori di porre  in  essere  gli
adempimenti  di  cui  all'art.  6  della  suddetta legge. Il collaudo
finale, deve essere effettuato entro sessanta giorni  dalla  data  di
deposito  da  parte  del  Direttore  dei  lavori  della  relazione  a
struttura ultimata di cui alla lettera c) del precedente art. 3.
  Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il collaudo  statico  deve
essere affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto, iscritto all'Albo
da  almeno  l0  anni,  che  non  sia  intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.
  E' sottoposto alla procedura di cui al comma  precedente  anche  il
certificato  di  collaudo statico di cui al Capo 4 Tit. I del decreto
ministeriale LL. PP. 20 novembre 1987 e successivi.
  Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge 64/1974, il
Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere e'  tenuto
ad  accertare,  a  mezzo  degli  agenti  e  dei tecnici comunali, che
chiunque inizi l'esecuzione delle opere di  cui  all'art.  1  sia  in
possesso   dell'attestazione   della   Struttura   tecnica  regionale
competente dell'avvenuto deposito degli atti prescritti.
  La Regione  effettua  la  vigilanza  attraverso  proprie  strutture
tecniche,  con  criteri  e modalita' definiti con la deliberazione di
cui al successivo art. 12, con  particolare  riferimento  alle  opere
pubbliche sottoposte alla disciplina della presente legge.