Art. 5. Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche Il collaudatore in corso d'opera, nominato dal committente o dal costruttore che esegue in proprio, controlla, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici ed esercita la vigilanza in concomitanza al processo costruttivo delle opere denunciate ai sensi del precedente art. 2. L'attivita' di vigilanza e controllo del collaudatore si esplica mediante accertamenti periodici, nelle fasi rilevanti dell'opera, attestati dai relativi verbali di visita e dalle firme apposte sul giornale dei lavori di cui alla lett. b) del precedente articolo 3 e si conclude con il certificato di collaudo da rilasciarsi dal Collaudatore stesso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della citata legge n. 64/1974, da trasmettersi alla Struttura tecnica regionale competente, nonche' al Sindaco. Tale certiflcato di collaudo, allorche' rilasciato dallo stesso collaudatore di cui al terzo comma del precedente art. 3, e' valido anche ai fini e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, fermo restando l'obbligo del Direttore dei lavori di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 6 della suddetta legge. Il collaudo finale, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di deposito da parte del Direttore dei lavori della relazione a struttura ultimata di cui alla lettera c) del precedente art. 3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il collaudo statico deve essere affidato ad un Ingegnere o ad un Architetto, iscritto all'Albo da almeno l0 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera. E' sottoposto alla procedura di cui al comma precedente anche il certificato di collaudo statico di cui al Capo 4 Tit. I del decreto ministeriale LL. PP. 20 novembre 1987 e successivi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge 64/1974, il Sindaco del Comune nel cui territorio si eseguono le opere e' tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 sia in possesso dell'attestazione della Struttura tecnica regionale competente dell'avvenuto deposito degli atti prescritti. La Regione effettua la vigilanza attraverso proprie strutture tecniche, con criteri e modalita' definiti con la deliberazione di cui al successivo art. 12, con particolare riferimento alle opere pubbliche sottoposte alla disciplina della presente legge.