Art. 6.
                    Repressione delle violazioni
 
  Il  collaudatore  di  cui  all'art.  5,  appena  accertato un fatto
costituente violazione alle norme  sismiche,  compila  immediatamente
processo  verbale,  trasmettendolo,  in  uno a motivata relazione con
proposte, alla  Struttura  tecnica  regionale  competente,  ai  sensi
dell'art. 21 della legge n.  64/1974.
  L'Ingegnere  Capo  della struttura tecnica regionale competente per
territorio, provvede, ai sensi del secondo comma dei citato art.   21
della  legge 64/1974 a tutti gli adempimenti di cui all'art. 22 della
summenzionata legge 64/1974.
  Per la violazione dell'obbligo  del  deposito  degli  atti  di  cui
all'art.    2  della  presente legge, nonche', per la omessa denuncia
dell'art.   17 della  legge  n.  64/1974,  il  Sindaco  trasmette  il
processo   verbale,  redatto  dagli  agenti  o  dai  tecnici  di  cui
all'ultimo comma del precedente art. 5, al Pretore ed alla  Struttura
tecnica   regionale   competente   per   territorio,  che  ordina  la
sospensione  dei  lavori,  fissando  nel  relativo  provvedimento  un
termine  per  il  deposito  degli  atti nelle forme di cui all'art. 2
della presente legge, e per la nomina di collaudatore.
  In caso di dimissioni o di esonero del direttore dei lavori e/o del
collaudatore  o  di  mancata  nomina  nei   termini   assegnati,   la
deliberazione  della  Giunta  Regionale  di cui ai successivo art. 12
dovra' prevedere la sospensione dei lavori, i termini e le  modalita'
di nomina dei professionisti.
  Le  funzioni  per  la repressione delle violazioni di cui al Titolo
III  della  legge  64/1974,  non  espressamente  disciplinate   dalla
presente legge, vengono esercitate dalle strutture tecniche regionali
e  dal  Presidente  della  Giunta  regionale o da un suo delegato, ai
sensi della predetta legge.
  Le funzioni di ingegnere Capo previste dalla legge n. 64/1974  sono
espletate   dai   dirigenti   delle   strutture   tecniche  regionali
competenti, della relativa qualifica professionale.