Art. 7
                      Disposizioni transitorie
 
  Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme tutti coloro  che,
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  abbiano
depositato,  iniziato,  ultimato   una   costruzione,   purche'   sia
presentato alle strutture tecniche regionali competenti entro quattro
anni il certificato di collaudo dell'opera stessa.
  Tutti  i  procedimenti  amministrativi circa i controlli a campione
avviati relativi a pratiche  antecedenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  devono  essere completati secondo le
previgenti disposizioni.