Art. 7 Disposizioni transitorie Non sono tenuti al rispetto delle presenti norme tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano depositato, iniziato, ultimato una costruzione, purche' sia presentato alle strutture tecniche regionali competenti entro quattro anni il certificato di collaudo dell'opera stessa. Tutti i procedimenti amministrativi circa i controlli a campione avviati relativi a pratiche antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere completati secondo le previgenti disposizioni.