Art. 9.
               Utilizzazione degli edifici e manufatti
 
  Il  Direttore  dei  lavori,  in conformita' anche dell'art. 6 della
legge n. 1086/1971, deve comunicare alla Struttura tecnica  regionale
l'avvenuta  ultimazione  delle  parti  strutturali  dell'opera e deve
altresi' rilasciare una dichiarazione attestante che  le  opere  sono
state   eseguite   in   conformita'   del  progetto  depositato,  con
l'osservanza delle prescrizioni  esecutive  in  esso  contenute,  nel
rispetto  delle  norme  tecniche  di esecuzione e applicando le buone
regole dell'arte.
  Il rilascio della licenza d'uso e/o di abitabilita' da parte  degli
organi competenti e' subordinato alla dichiarazione del direttore dei
lavori  di  cui  al comma precedente nonche', quando prescritto, alla
produzione del certificato di collaudo statico di  cui  all'art.    7
della legge n. 1086/1971.