Art. 9. Utilizzazione degli edifici e manufatti Il Direttore dei lavori, in conformita' anche dell'art. 6 della legge n. 1086/1971, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresi' rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformita' del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte. Il rilascio della licenza d'uso e/o di abitabilita' da parte degli organi competenti e' subordinato alla dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma precedente nonche', quando prescritto, alla produzione del certificato di collaudo statico di cui all'art. 7 della legge n. 1086/1971.