Art. 2.
 
  1. Per le somme erogate ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art.
3  della legge regionale 5 settembre 1994, n. 31, e dell'art. 2 della
legge regionale 22  agosto  1984,  n.  39,  si  da'  attuazione  alle
previsioni  contenute  nell'art.  1-bis della legge 8 agosto 1995, n.
349, di conversione del decreto legge 28 giugno 1995, n. 250.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Data a Bari, addi' 2 aprile 1997
                               DISTASO