(Pubblicata nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32 del 13 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione, riconoscendo nelle attivita' promosse dalle Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate nel campo dell'educazione permanente, istituite o gestite da istituzioni pubbliche o private, un fattore di particolare rilievo per la promozione culturale, sociale e civile delle persone anziane e di quelle adulte, ne favorisce l'istituzione e sostiene finanziariamente le loro attivita', nei limiti previsti dalla legge.