Art. 2.
                         Soggetti e benefici
 
  1.  Per  il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1 la
Regione concede contributi a titolo  di  concorso  nelle  spese  alle
Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate.
  2.  Per  accedere  ai  contributi  previsti  dalla legge i soggetti
interessati devono:
   a) avere sede e svolgere attivita' nel territorio regionale;
   b) presentare regolare atto costitutivo e Statuto;
   c) operare senza fine di lucro, nell'interesse  della  generalita'
dei cittadini;
   d) svolgere attivita' da almeno 1 anno;
   e)  riservare  parte  dell'attivita'  allo  studio  delle  realta'
culturali, socio-economiche e artistiche del Piemonte;
   f)  disporre,  per  lo  svolgimento  delle  attivita',  di  idonee
strutture;
   g)  attivare  cicli  di  lezioni  e seminari, sotto forma di corsi
della durata minima annua di cinquanta ore.