Art. 4. Attivita' didattiche e culturali 1 Per accedere ai contributi regionali, i soggetti di cui all'articolo 1 devono articolare le proprie attivita' in un adeguato ciclo di lezioni con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere c) ed e). 2. Il personale docente deve possedere il diploma di laurea o una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso. 3. Al termine dei corsi puo' essere rilasciato un attestato di frequenza che, in ogni caso, non avra' valore legale.