Art. 6.
              Assegnazione ed erogazione dei contributi
 
  1.  Entro  il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva
il Piano di riparto dei contributi tra i soggetti di cui all'articolo
1, tenendo presente l'articolazione dei corsi, le attivita'  proposte
nelle  aree  decentrate  e i contenuti della proposta con particolare
riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera e).
  2. Il contributo non puo' essere superiore al 50  per  cento  della
spesa  ritenuta  ammissibile ed e' vincolato alla realizzazione delle
iniziative indicate nella relativa domanda.
  3. Il contributo  viene  erogato  ai  soggetti  beneficiari,  nella
misura  massima  del  70 per cento, entro trenta giorni dalla data di
comunicazione della avvenuta assegnazione.
  4. La quota restante  e'  liquidata  dopo  la  presentazione  della
rendicontazione   finale   della   attivita'  svolta  e  della  spesa
sostenuta.
  5. In caso  di  mancata  o  parziale  attuazione  delle  iniziative
programmate  e  ammesse  al  contributo, la Giunta regionale provvede
alla revoca e al recupero totale o parziale del contributo stesso.