Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, valutati per
l'anno finanziario 1997 in lire 200  milioni,  si  provvede  mediante
riduzione  di  lire  100  milioni  dal  capitolo  11250 e di lire 100
milioni dal capitolo 27020 e viene istituito apposito capitolo avente
la denominazione: "Interventi a sostegno delle attivita' svolte dalle
Universita' popolari e della terza eta' o comunque denominate" con lo
stanziamento di lire 200 milioni in termini di competenza e di cassa.
  2. Per l'anno finanziario 1998 e' autorizzata la spesa di lire  800
milioni  alla  cui  copertura si provvede mediante riduzione, di pari
importo, dal  capitolo  15950  del  bilancio  pluriennale  1997-1999,
tranche 1998.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare
come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 7 agosto 1997
                                GHIGO