Art. 10.
                       Attivita' promozionale
 
  1.  L'attivita' di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel
settore della cooperazione e' inserita nell'ambito dei piani  annuali
di promozione della commercializzazione dei prodotti umbri ed ammessa
al connesso finanziamento.
  2. La Regione favorisce la partecipazione di societa' cooperative a
progetti di cooperazione allo sviluppo.