Art. 10. Attivita' promozionale 1. L'attivita' di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione e' inserita nell'ambito dei piani annuali di promozione della commercializzazione dei prodotti umbri ed ammessa al connesso finanziamento. 2. La Regione favorisce la partecipazione di societa' cooperative a progetti di cooperazione allo sviluppo.