Art. 12.
                          Norma transitoria
 
  1.  La  Consulta  di cui alla legge regionale 5 maggio 1976, n. 20,
resta  in  carica  fino  all'insediamento  della  Consulta   prevista
dall'art.    2,  cui  la  Regione  provvede nel termine di centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.