Art. 13.
                          Norma finanziaria
 
  1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente  legge
sono  autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del
bilancio  preventivo  regionale   per   l'anno   1997,   i   seguenti
stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa:
   a)  lire  350.000.000  per  le  finalita'  di  cui all'art. 4, con
iscrizione al cap. 5561 di nuova istituzione denominato:  "Contributi
a favore del movimento cooperativo";
   b)  lire  300.000.000  per  le  finalita'  di  cui all'art. 5, con
iscrizione al cap. 5562 di nuova istituzione denominato:  "Contributi
diretti  ad  agevolare  l'accesso  al  credito  da  parte  di imprese
cooperative";
   c) lire 100.000.000 per  le  finalita'  di  cui  all'art.  6,  con
iscrizione  al cap. 5563 di nuova istituzione denominato: "Contributi
per la redazione  di  progetti  diretti  a  favorire  i  processi  di
cooperazione e di integrazione tra le imprese cooperative";
   d)  lire  50.000.000  per  le  finalita'  di  cui  all'art. 8, con
iscrizione al cap. 5515 di nuova istituzione  denominato  "Spese  per
l'unita' informativa per la cooperazione".
  2. All'onere complessivo di lire 800.000.000 previsto al precedente
comma si fa fronte come segue:
   a) quanto a lire 500.000.000 con pari riduzione dello stanziamento
previsto  all'esistente  cap.  5560  della  parte  spesa del bilancio
regionale 1997;
   b) quanto  a  lire  200.000.000  con  quota  della  disponibilita'
esistente  sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione
dell'esercizio 1996, elenco n. 5, allegato a detto  bilancio  che  in
attuazione  dell'art.  26, commi 5 e 6 della legge regionale 3 maggio
1978, n. 23, viene iscritta nella competenza dell'anno 1997;
   c) quanto a lire 100.000.000 con pari riduzione dello stanziamento
previsto dall'esistente cap. 2882  della  parte  spesa  del  bilancio
regionale 1997.
  3.  La  Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2 della legge
regionale di contabilita' n. 23/1978 e' autorizzata ad  apportare  al
bilancio  regionale  di  previsione  per  l'anno  1997 le conseguenti
variazioni sia in termini di competenza che di cassa.
  4. Per  gli  anni  1998  e  successivi  l'entita'  della  spesa  e'
determinata  annualmente  con  legge di bilancio, a norma dell'art. 5
della legge regionale n. 23/1978.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 6 agosto 1997
                             BRACALENTE