Art. 13. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzati, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo regionale per l'anno 1997, i seguenti stanziamenti di spesa, sia in termini di competenza che di cassa: a) lire 350.000.000 per le finalita' di cui all'art. 4, con iscrizione al cap. 5561 di nuova istituzione denominato: "Contributi a favore del movimento cooperativo"; b) lire 300.000.000 per le finalita' di cui all'art. 5, con iscrizione al cap. 5562 di nuova istituzione denominato: "Contributi diretti ad agevolare l'accesso al credito da parte di imprese cooperative"; c) lire 100.000.000 per le finalita' di cui all'art. 6, con iscrizione al cap. 5563 di nuova istituzione denominato: "Contributi per la redazione di progetti diretti a favorire i processi di cooperazione e di integrazione tra le imprese cooperative"; d) lire 50.000.000 per le finalita' di cui all'art. 8, con iscrizione al cap. 5515 di nuova istituzione denominato "Spese per l'unita' informativa per la cooperazione". 2. All'onere complessivo di lire 800.000.000 previsto al precedente comma si fa fronte come segue: a) quanto a lire 500.000.000 con pari riduzione dello stanziamento previsto all'esistente cap. 5560 della parte spesa del bilancio regionale 1997; b) quanto a lire 200.000.000 con quota della disponibilita' esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione dell'esercizio 1996, elenco n. 5, allegato a detto bilancio che in attuazione dell'art. 26, commi 5 e 6 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, viene iscritta nella competenza dell'anno 1997; c) quanto a lire 100.000.000 con pari riduzione dello stanziamento previsto dall'esistente cap. 2882 della parte spesa del bilancio regionale 1997. 3. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28, comma 2 della legge regionale di contabilita' n. 23/1978 e' autorizzata ad apportare al bilancio regionale di previsione per l'anno 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa. 4. Per gli anni 1998 e successivi l'entita' della spesa e' determinata annualmente con legge di bilancio, a norma dell'art. 5 della legge regionale n. 23/1978. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 6 agosto 1997 BRACALENTE