Art. 3. Compiti della Consulta 1. La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti: a) formula proposte per gli interventi programmatici e legislativi della Regione in materia di cooperazione; b) esprime il parere sui criteri adottati dal comitato di valutazione di cui all'art. 6; c) formula proposte per il coordinamento degli interventi in materia di cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie; d) formula proposte per l'attivita' di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati presenti nel S.I.R., in materia di imprese cooperative; e) propone alla Giunta regionale i criteri da seguire nella ripartizione fra le Centrali cooperative dei contributi di cui all'art. 4. 2. La Consulta per il suo funzionamento puo' dotarsi di un apposito regolamento interno. 3. Il presidente della Consulta riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sulla attivita' svolta in rapporto alle politiche regionali di promozione e sostegno della cooperazione.