Art. 3.
                       Compiti della Consulta
 
  1. La Consulta regionale della cooperazione ha i seguenti compiti:
   a) formula proposte per gli interventi programmatici e legislativi
della Regione in materia di cooperazione;
   b)  esprime  il  parere  sui  criteri  adottati  dal  comitato  di
valutazione di cui all'art. 6;
   c) formula proposte  per  il  coordinamento  degli  interventi  in
materia  di cooperazione, al fine di realizzare un razionale utilizzo
delle risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie;
   d) formula proposte per l'attivita' di  raccolta,  elaborazione  e
divulgazione  dei  dati  presenti  nel  S.I.R., in materia di imprese
cooperative;
   e) propone alla  Giunta  regionale  i  criteri  da  seguire  nella
ripartizione  fra  le  Centrali  cooperative  dei  contributi  di cui
all'art. 4.
  2. La Consulta per il suo funzionamento puo' dotarsi di un apposito
regolamento interno.
  3.  Il  presidente  della  Consulta  riferisce   annualmente   alla
competente  commissione consiliare sulla attivita' svolta in rapporto
alle politiche regionali di promozione e sostegno della cooperazione.