Art. 4. Centrali cooperative 1. La Regione riconosce il ruolo delle Centrali cooperative per la funzione di rappresentanza, assistenza e consulenza che esse svolgono al fine di promuovere e qualificare la societa' cooperativa e di integrarla nel sistema produttivo regionale. 2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Giunta regionale eroga alle Centrali riconosciute un contributo annuale tenuto conto della diffusione e consistenza delle strutture organizzative e della qualita' e quantita' dei servizi offerti da ciascuna di esse. 3. Le Centrali cooperative, entro il 31 gennaio, comunicano alla Giunta regionale il proprio programma di attivita' e una relazione delle iniziative realizzate nell'anno precedente con il contributo della Regione.