Art. 4.
                        Centrali cooperative
 
  1. La Regione riconosce il ruolo delle Centrali cooperative per  la
funzione di rappresentanza, assistenza e consulenza che esse svolgono
al  fine  di  promuovere  e  qualificare la societa' cooperativa e di
integrarla nel sistema produttivo regionale.
  2. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al  comma  1  la  Giunta
regionale  eroga  alle  Centrali  riconosciute  un contributo annuale
tenuto  conto  della  diffusione  e   consistenza   delle   strutture
organizzative  e  della  qualita'  e quantita' dei servizi offerti da
ciascuna di esse.
  3. Le Centrali cooperative, entro il 31  gennaio,  comunicano  alla
Giunta  regionale  il  proprio programma di attivita' e una relazione
delle iniziative realizzate nell'anno precedente  con  il  contributo
della Regione.