Art. 5. Strutture consortili operanti nel settore del credito 1. La Regione sostiene le iniziative consortili promosse da soggetti operanti nel settore della cooperazione quando non riconducibili a specifiche normative di settore, dirette in particolare: a) ad agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine; b) a favorire il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali e i processi di ristrutturazione aziendale; c) a promuovere una azione contrattuale di raccolta di risorse sui mercati finanziari; d) a sviluppare il sistema della mutua garanzia; e) a collaborare alla creazione di una rete delle istituzioni finanziarie; f) a migliorare la comunicazione tra imprese e sistema bancario, anche al fine del miglior utilizzo degli strumenti finanziari esistenti. 2. La Giunta regionale eroga contributi annuali per alimentare i fondi istituiti nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, che contribuiscono sia alla concessione della garanzia fideiussoria, sia alla concessione dei contributi in conto interesse di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12. Al fine di agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine dei soggetti operanti nel settore della cooperazione sociale pur non organizzati in strutture consortili la Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito bancario di cui al comma 4 dell'art. 15, della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, destinando a tal fine quota parte pari al 25 per cento dello stanziamento previsto al comma 1, lett. b), dell'art. 13 della presente legge.