Art. 5.
        Strutture consortili operanti nel settore del credito
 
  1.  La  Regione  sostiene  le  iniziative  consortili  promosse  da
soggetti  operanti  nel  settore  della   cooperazione   quando   non
riconducibili   a   specifiche   normative  di  settore,  dirette  in
particolare:
   a) ad agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine;
   b) a favorire il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali
e i processi di ristrutturazione aziendale;
   c) a promuovere una azione contrattuale di raccolta di risorse sui
mercati finanziari;
   d) a sviluppare il sistema della mutua garanzia;
   e)  a  collaborare  alla  creazione  di una rete delle istituzioni
finanziarie;
   f) a migliorare la comunicazione tra imprese e  sistema  bancario,
anche  al  fine  del  miglior  utilizzo  degli  strumenti  finanziari
esistenti.
  2. La Giunta regionale eroga contributi annuali  per  alimentare  i
fondi  istituiti  nell'ambito  delle strutture di cui al comma 1, che
contribuiscono sia alla concessione della garanzia fideiussoria,  sia
alla concessione dei contributi in conto interesse di cui al comma 3,
lettere  c)  e d) dell'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1993,
n. 12. Al fine di agevolare l'accesso al  credito  a  breve  e  medio
termine  dei soggetti operanti nel settore della cooperazione sociale
pur non organizzati  in  strutture  consortili  la  Giunta  regionale
stipula  convenzioni con istituti di credito bancario di cui al comma
4 dell'art. 15,  della  legge  regionale  2  novembre  1993,  n.  12,
destinando  a  tal  fine  quota  parte  pari  al  25  per cento dello
stanziamento previsto al  comma  1,  lett.  b),  dell'art.  13  della
presente legge.