Art. 6. Progetti di cooperazione e integrazione 1. La Regione sostiene e favorisce processi di cooperazione e di integrazione tra imprese cooperative e tra queste ed altri soggetti della comunita' regionale al fine di ottimizzare l'uso delle risorse pubbliche e di accrescere l'efficienza delle misure agevolative. 2. I progetti relativi possono essere presentati da consorzi di cooperative, da piu' cooperative in associazione tra loro, e da altri soggetti operanti nel settore della cooperazione, anche per il tramite delle Centrali cooperative. 3. I progetti, non riconducibili alla vigente normativa regionale per i singoli settori possono riguardare: a) iniziative di integrazione intercooperativa; b) certificazioni delle produzioni, dei servizi e della qualita' aziendale; c) acquisizione di know how, tecnologie e metodi di produzione compatibili con l'ambiente; d) qualificazione della struttura organizzativa; e) rapporto con il mercato e l'utenza. 4. Particolare priorita' e' attribuita ai progetti che consentono un incremento dei livelli occupazionali. 5. Nella valutazione dei progetti costituiscono altresi' parametri preferenziali l'adozione di istituti della qualita', quali i bilanci sociali e i codici etici. 6. Per il finanziamento dei progetti aventi dette finalita' la Regione provvede alla necessaria dotazione di risorse anche mediante l'utilizzo di fondi comunitari, sulla base di quanto previsto dalle vigenti normative e, qualora necessario, stanziando con legge di bilancio appositi fondi sul capitolo 5563 istituito con la presente legge. 7. La Regione riconosce ai soggetti operanti nel mondo della cooperazione un contributo per la redazione dei progetti, nella misura del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile secondo modalita' e criteri definiti dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge. 8. La Regione istituisce, presso l'Area economia e lavoro, un comitato di valutazione formato da dipendenti di tutte le strutture regionali interessate, con il compito di esaminare i progetti presentati. 9. I criteri di valutazione dei progetti e le modalita' di concessione dei finanziamenti sono sottoposti al preventivo parere della Consulta di cui all'art. 2, nonche' della commissione di cui all'art. 17 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, per i progetti che riguardano le cooperative sociali, e vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.