Art. 6.
               Progetti di cooperazione e integrazione
 
  1.  La  Regione  sostiene e favorisce processi di cooperazione e di
integrazione tra imprese cooperative e tra queste ed  altri  soggetti
della  comunita' regionale al fine di ottimizzare l'uso delle risorse
pubbliche e di accrescere l'efficienza delle misure agevolative.
  2. I progetti relativi possono essere  presentati  da  consorzi  di
cooperative, da piu' cooperative in associazione tra loro, e da altri
soggetti  operanti  nel  settore  della  cooperazione,  anche  per il
tramite delle Centrali cooperative.
  3. I progetti, non riconducibili alla vigente  normativa  regionale
per i singoli settori possono riguardare:
   a) iniziative di integrazione intercooperativa;
   b)  certificazioni  delle produzioni, dei servizi e della qualita'
aziendale;
   c) acquisizione di know how, tecnologie  e  metodi  di  produzione
compatibili con l'ambiente;
   d) qualificazione della struttura organizzativa;
   e) rapporto con il mercato e l'utenza.
  4.  Particolare  priorita' e' attribuita ai progetti che consentono
un incremento dei livelli occupazionali.
  5. Nella valutazione dei progetti costituiscono altresi'  parametri
preferenziali  l'adozione di istituti della qualita', quali i bilanci
sociali e i codici etici.
  6. Per il finanziamento dei  progetti  aventi  dette  finalita'  la
Regione  provvede alla necessaria dotazione di risorse anche mediante
l'utilizzo di fondi comunitari, sulla base di quanto  previsto  dalle
vigenti  normative  e,  qualora  necessario,  stanziando con legge di
bilancio appositi fondi sul capitolo 5563 istituito con  la  presente
legge.
  7.  La  Regione  riconosce  ai  soggetti  operanti  nel mondo della
cooperazione un contributo  per  la  redazione  dei  progetti,  nella
misura  del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile secondo
modalita' e criteri definiti dalla Giunta regionale entro  30  giorni
dall'approvazione della presente legge.
  8.  La  Regione  istituisce,  presso  l'Area  economia e lavoro, un
comitato di valutazione formato da dipendenti di tutte  le  strutture
regionali  interessate,  con  il  compito  di  esaminare  i  progetti
presentati.
  9. I  criteri  di  valutazione  dei  progetti  e  le  modalita'  di
concessione  dei  finanziamenti  sono sottoposti al preventivo parere
della Consulta di cui all'art. 2, nonche' della  commissione  di  cui
all'art.  17  della  legge  regionale  2  novembre 1993, n. 12, per i
progetti che riguardano le cooperative sociali, e  vengono  approvati
con deliberazione della Giunta regionale.