Art. 7.
            Promozione della cooperazione sul territorio
 
  1.  La Giunta regionale per la promozione della cooperazione potra'
avvalersi di forme diverse di articolazione  territoriale  e  sociale
anche  mediante  la  stipula di convenzioni con enti locali, Centrali
cooperative, Associazioni sindacali dei lavoratori e Associazioni  di
categoria;