Art. 8. Unita' informativa per la cooperazione 1. Presso l'Area economia e lavoro e' istituita una unita' informativa per la cooperazione, alla quale sono attribuiti i seguenti compiti: a) definire le regole di scambio dei dati tra le strutture regionali interessate, al fine di osservare il fenomeno cooperativo nel suo insieme; b) raccogliere e normalizzare i dati dei vari enti operanti nel settore, attraverso il loro collegamento in rete; c) organizzare l'integrazione e l'aggiornamento dei dati; d) predisporre un sistema esperto di supporto alle politiche regionali di intervento a favore delle imprese cooperative; e) assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilita' delle informazioni trattate; f) esplicare attivita' di ricerca e studio del bacino cooperativo umbro; g) monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della cooperazione; h) monitorare il termine di pagamento per la fornitura dei servizi resi alla pubblica amministrazione da societa' cooperative. 2. L'unita' informativa per la cooperazione opera in raccordo con le Centrali cooperative, con le quali la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni per acquisire annualmente tutte le informazioni utili alla conoscenza del fenomeno cooperativo. 3. L'unita' informativa per la cooperazione e' istituita nell'ambito del Sistema informativo regionale.