Art. 8.
               Unita' informativa per la cooperazione
 
  1.  Presso  l'Area  economia  e  lavoro  e'  istituita  una  unita'
informativa  per  la  cooperazione,  alla  quale  sono  attribuiti  i
seguenti compiti:
   a)  definire  le  regole  di  scambio  dei  dati  tra le strutture
regionali interessate, al fine di osservare il  fenomeno  cooperativo
nel suo insieme;
   b)  raccogliere  e  normalizzare i dati dei vari enti operanti nel
settore, attraverso il loro collegamento in rete;
   c) organizzare l'integrazione e l'aggiornamento dei dati;
   d) predisporre un  sistema  esperto  di  supporto  alle  politiche
regionali di intervento a favore delle imprese cooperative;
   e)  assicurare  agli  organismi  pubblici  e  privati operanti nel
settore la fruibilita' delle informazioni trattate;
   f) esplicare attivita' di ricerca e studio del bacino  cooperativo
umbro;
   g)  monitorare  gli  effetti degli interventi pubblici nel settore
della cooperazione;
   h) monitorare il termine di pagamento per la fornitura dei servizi
resi alla pubblica amministrazione da societa' cooperative.
  2. L'unita' informativa per la cooperazione opera in  raccordo  con
le  Centrali  cooperative,  con  le  quali  la  Giunta regionale puo'
stipulare apposite convenzioni per  acquisire  annualmente  tutte  le
informazioni utili alla conoscenza del fenomeno cooperativo.
  3.   L'unita'   informativa   per   la  cooperazione  e'  istituita
nell'ambito del Sistema informativo regionale.