Art. 9. Formazione professionale 1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di formazione professionale, tiene conto delle iniziative riguardanti il comparto della cooperazione. 2. I progetti formativi trovano attuazione all'interno delle procedure e dei piani annualmente adottati dalle Amministrazioni provinciali, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche e integrazioni.