Art. 9.
                      Formazione professionale
 
  1.  La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia
di formazione professionale, tiene conto delle iniziative riguardanti
il comparto della cooperazione.
  2.  I  progetti  formativi  trovano  attuazione  all'interno  delle
procedure  e  dei  piani  annualmente  adottati dalle Amministrazioni
provinciali, ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69  e
successive modifiche e integrazioni.