(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 38 del 13 agosto 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere 1. Negli, alberghi, negli alberghi residenziali, nei motels, nei villaggi-albergo e nelle beauty-farms (residenze della salute) la superficie minima delle camere da letto e' fissata in mq. 8 per le camere a un posto letto e in mq. 14 per le camere a due posti letto. 2. Per le camere delle strutture alberghiere in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge e' consentito il mantenimento delle superfici esistenti, purche' non inferiori a: a) mq. 7 per le camere singole e mq. 11 per le camere doppie nelle strutture alberghiere classificate 1, 2 e 3 stelle; b) mq. 8 per le camere singole e mq. 13 per le camere doppie nelle strutture alberghiere classificate, 4 stelle; c) restano fissate rispettivamente in 8 e 14 metri quadri le superfici minime per le camere singole e doppie negli alberghi classificati 5 stelle e 5 stelle lusso. 3. Le superfici delle camere possono essere ridotte nella misura di cui alle lett. a) e b) del comma 2 nel caso di ristrutturazioni di esercizi alberghieri in attivita' che prevedano l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste. 4. Le superfici delle camere di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate, tenendo conto degli spazi aperti sulla stessa, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o superiore a mq. 0,50 e' arrotondata all'unita'.