Art. 2. Posti letto supplementari 1. Nelle strutture alberghiere le camere sono ad uno e a due letti. E' consentito il terzo letto permanente quando la superficie minima delle camere e pari alla misura stabilita per le camere a due letti, aumentata di un numero di metri quadrati corrispondente alla differenza di superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. 2. Nelle camere a due letti puo' essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un terzo letto qualora la superficie delle camere ne consenta un'agevole fruibilita'. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.