Art. 3. Superfici minime delle camere nelle strutture extralberghiere 1. Nelle country-houses (residenze di campagna), nelle case e appartamenti per vacanze, nei centri soggiorno studi, e nei bungalows dei campeggi e dei villaggi turistici, la superficie dei locali di pernottamento e' fissata nella misura minima di mq. 7 per un posto letto e di mq. 12 per due posti letto. Per ciascun posto letto in piu' la superficie minima e' determinata in mq. 5. 2. Nelle country-houses, nelle case ed appartamenti per vacanze e nei bungalows dei campeggi e villaggi turistici puo' essere consentita, nei locali di soggiorno, la presenza di divani letto fino ad un massimo di due posti. 3. La superficie totale degli appartamenti nelle tipologie country-house e case e appartamenti per vacanze deve avere una misura minima di mq. 20. 4. Per le case per ferie e le case religiose di ospitalita' la misura minima delle superfici e' pari a quella fissata per le camere ad un letto ed a due letti, alla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 per gli alberghi ad una e due stelle, nonche' di mq. 15 per le camere a tre letti e di mq. 18 per le camere a quattro letti. Per gli ostelli per la gioventu', i kinderheimer (centri di vacanza per ragazzi) i rifugi escursionistici e gli affittacamere rimane ferma la regolamentazione stabilita agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 14 marzo 1994 n. 8.