Art. 4.
                          Altezze e volumi
 
  1.  L'altezza minima interna utile dei locali posti nelle strutture
ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui agli artt. 1 e 3,  e'
quella  prevista  dalle  norme  e  dai  regolamenti  igienico-edilizi
comunali con un minimo di m. 2,70 per le camere da letto e  i  locali
di  soggiorno  e di m. 2,40 per i locali bagno, le cucine e gli altri
vani accessori.
  2.  Nelle  localita'  classificate  montane,  tenuto  conto   delle
condizioni  climatiche e della tipologia edilizia locale, puo' essere
consentita dalle norme e dai regolamenti  igienico-edilizia  comunali
una  riduzione  a m. 2,55 dell'altezza minima interna delle camere da
letto e dei vani di soggiorno ulteriormente riducibile a m. 2,40  per
le strutture gia' esistenti.
  3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili
valori  inferiori  ai  minimi,  purche' non al di sotto di m. 2,00, a
condizione che l'altezza  media  ponderale  del  locale  non  risulti
inferiore ai limiti stabiliti ai precedenti commi 1 e 2.
  4. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali di soggiorno
e'  determinato  dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di
cui alla presente legge.
  5. Le piscine natatorie annesse alle  strutture  ricettive  di  cui
alla  presente  legge, nonche' ai campeggi ed ai villaggi turistici e
che  costituiscono  parte   integrante   del   complesso   ricettivo,
utilizzate  dai  soli ospiti della struttura, sono considerate di uso
privato.
  La presente legge e' dichiarata  urgente  ai  sensi  dell'art.  127
della  Costituzione  e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale
ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della   sua
pubblicazione.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Data a Perugia, addi' 6 agosto 1997
                             BRACALENTE