Art. 4. Altezze e volumi 1. L'altezza minima interna utile dei locali posti nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere di cui agli artt. 1 e 3, e' quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali con un minimo di m. 2,70 per le camere da letto e i locali di soggiorno e di m. 2,40 per i locali bagno, le cucine e gli altri vani accessori. 2. Nelle localita' classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, puo' essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizia comunali una riduzione a m. 2,55 dell'altezza minima interna delle camere da letto e dei vani di soggiorno ulteriormente riducibile a m. 2,40 per le strutture gia' esistenti. 3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purche' non al di sotto di m. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai precedenti commi 1 e 2. 4. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali di soggiorno e' determinato dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge. 5. Le piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge, nonche' ai campeggi ed ai villaggi turistici e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate dai soli ospiti della struttura, sono considerate di uso privato. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 6 agosto 1997 BRACALENTE