Art. 3.
 
  1.   La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 1 settembre 1997
                              ANDREOTTI
Visto, Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: Ricci