Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 1 settembre 1997 ANDREOTTI Visto, Il Commissario del Governo per la provincia di Trento: Ricci