Art. 2.
        Stato giuridico e trattamento economico del personale
           amministrativo degli uffici del giudice di pace
 
  1.  Al personale amministrativo degli uffici del giudice di pace si
applicano le disposizioni sullo stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico   del   personale  regionale,  fatta  salva  la  dipendenza
funzionale dal giudice di pace.
  2. La Giunta regionale individua con proprio atto organizzativo  la
struttura  dirigenziale  competente  all'adozione  dei  seguenti atti
relativi al personale assegnato agli uffici del giudice di pace:
   a) atti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 45/1995;
   b) attribuzione delle  funzioni  tipiche  ascrivibili  ai  profili
professionali  del personale assegnato agli uffici amministrativi del
giudice di pace.