Art. 2. Stato giuridico e trattamento economico del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace 1. Al personale amministrativo degli uffici del giudice di pace si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale, fatta salva la dipendenza funzionale dal giudice di pace. 2. La Giunta regionale individua con proprio atto organizzativo la struttura dirigenziale competente all'adozione dei seguenti atti relativi al personale assegnato agli uffici del giudice di pace: a) atti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 45/1995; b) attribuzione delle funzioni tipiche ascrivibili ai profili professionali del personale assegnato agli uffici amministrativi del giudice di pace.