Art. 10.
                         Mozione di sfiducia
 
  1. Il voto del  consiglio  comunale  o  del  consiglio  provinciale
contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia
o delle rispettive giunte, non comporta le dimissioni degli stessi.
  2. Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte
cessano  dalla  carica  in  caso  di  approvazione  di una mozione di
sfiducia votata per appello nominale dal 60 per cento dei  componenti
il  consiglio;  nei comuni aventi popolazione sino a 10.000 abitanti,
per  tale  approvazione  occorre  la  maggioranza  dei  due  terzi  i
componenti  il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni  e  non  oltre  trenta
giorni  dalla  sua presentazione.   Se la mozione viene approvata, si
procede  allo  scioglimento  del  consiglio  ed  alla  nomina  di  un
commissario ai sensi dell'articolo 11, comma 4.