Art. 11.
                      Cessazione dalle cariche
 
  1.  La  cessazione  dalla  carica  di sindaco o di presidente della
provincia per  decadenza,  dimissioni,  revoca,  rimozione,  morte  o
impedimento  permanente,  comporta  la  cessazione  dalla  carica dei
componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli.
  2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale
per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei  componenti
o  per  altra  causa  comporta  la  nomina  da  parte  dell'assessore
regionale per  gli  enti  locali,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  11,  comma  4,  di un commissario, il quale restera' in
carica sino al  rinnovo  degli  organi  comunali  e  provinciali  per
scadenza naturale.
  3.  Nell'ipotesi  in  cui le dimissioni dalle cariche comportino la
decadenza degli  organi  comunali  o  provinciali,  la  comunicazione
dell'avvenuto  deposito della manifestazione di volonta' alla sezione
provinciale del comitato regionale di  controllo  ed  all'assessorato
regionale  degli  enti locali compete, rispettivamente, al segretario
comunale o provinciale.
  4. Le competenze del sindaco, del presidente della provincia, delle
rispettive giunte e dei rispettivi consigli  sono  esercitate  da  un
commissario   nominato   ai   sensi   degli   articoli   55   e   145
dell'ordinamento regionale degli  enti  locali  approvato  con  legge
regionale   15   marzo   1963,  n.  16,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.