Art. 11. Cessazione dalle cariche 1. La cessazione dalla carica di sindaco o di presidente della provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli. 2. La cessazione del consiglio comunale o del consiglio provinciale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'assessore regionale per gli enti locali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, di un commissario, il quale restera' in carica sino al rinnovo degli organi comunali e provinciali per scadenza naturale. 3. Nell'ipotesi in cui le dimissioni dalle cariche comportino la decadenza degli organi comunali o provinciali, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volonta' alla sezione provinciale del comitato regionale di controllo ed all'assessorato regionale degli enti locali compete, rispettivamente, al segretario comunale o provinciale. 4. Le competenze del sindaco, del presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell'ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. 5. Le nuove elezioni avranno luogo alla prima tornata utile.