Art. 12.
         Predisposizione dei modelli di schede di votazione
 
  1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.
  2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge
l'assessore  regionale  per  gli  enti  locali adeguera', con proprio
decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni
amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge,
prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore.