Art. 12. Predisposizione dei modelli di schede di votazione 1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. 2. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per gli enti locali adeguera', con proprio decreto, i modelli di schede di votazione per i vari tipi di elezioni amministrative, conformemente a quanto previsto nella presente legge, prevedendo che i contrassegni di lista siano riprodotti a colore.