Art. 13.
  Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 10  della  legge  regionale  26  agosto
1992,  n.  7,  ed  il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 26 sono sostituiti dal seguente:
  "3. Sono ammessi  al  voto  nel  secondo  turno,  nelle  rispettive
sezioni,  gli  elettori  ammessi  al  primo  turno.  A  tal  fine  si
provvedera' da parte dei comuni alla  tempestiva  notifica  di  nuovo
certificato  elettorale  che,  ove  tecnicamente  necessario,  potra'
essere  predisposto  preventivamente.    Nel  caso  in  cui  non  sia
possibile  la  tempestiva  notifica del nuovo certificato a tutti gli
elettori,  il  sindaco  dovra'  darne  immediata   comunicazione   ai
presidenti  di  seggio,  i  quali  ammetteranno  al  voto  coloro che
presenteranno il certificato  elettorale  gia'  utilizzato  al  primo
turno  ed  anche coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali
in dotazione al seggio  elettorale  e  con  un  valido  documento  di
riconoscimento dimostrino la loro identita'".