Art. 13. Ammissione degli elettori al voto nel secondo turno di votazione 1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, ed il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26 sono sostituiti dal seguente: "3. Sono ammessi al voto nel secondo turno, nelle rispettive sezioni, gli elettori ammessi al primo turno. A tal fine si provvedera' da parte dei comuni alla tempestiva notifica di nuovo certificato elettorale che, ove tecnicamente necessario, potra' essere predisposto preventivamente. Nel caso in cui non sia possibile la tempestiva notifica del nuovo certificato a tutti gli elettori, il sindaco dovra' darne immediata comunicazione ai presidenti di seggio, i quali ammetteranno al voto coloro che presenteranno il certificato elettorale gia' utilizzato al primo turno ed anche coloro che risultano iscritti nelle liste elettorali in dotazione al seggio elettorale e con un valido documento di riconoscimento dimostrino la loro identita'".