Art. 15. Modifiche ed integrazioni di norme 1. Al testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al primo comma dell'articolo 3 la parola "italiani" e' soppressa; b) all'articolo 4 e' aggiunto il seguente comma: "Sono, altresi', eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne abbiano i requisiti e secondo le modalita' previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197"; c) all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne", le parole "o le cassette o scatole"; d) sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 17. E' altresi' abrogato il punto 2 del comma 9, come sostituito dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26; e) al comma 2 dell'articolo 19 le parole: "nelle quali i contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste", sono soppresse; f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati; g) all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna" le parole "o cassetta"; h) all'articolo 38, come modificato dall'articolo 29 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati; i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati". 2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, sono abrogati. 3. Al comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, l'inciso: "rilevanti ai fini della consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" e' soppresso. 4. Alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) l'articolo 2 e' abrogato; b) il comma 4 dell'articolo 3 e' cosi' sostituito: "Non e' immediatamente rieleggibile il sindaco che sia stato revocato dalla carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48"; c) al comma 9 dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 18" e' soppresso; d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati. 5. Alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati; b) al comma 6 dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica secondo l'articolo 9 o" sono soppresse; c) gli articoli 3, 8 e 9 sono abrogati. 6. Sono abrogate tutte le altre disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.