Art. 15.
                 Modifiche ed integrazioni di norme
 
  1. Al testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli  comunali
nella  Regione  siciliana, approvato con decreto del presidente della
Regione 20 agosto 1960, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
   a)  al  primo  comma  dell'articolo  3  la  parola  "italiani"  e'
soppressa;
   b) all'articolo 4 e' aggiunto il seguente comma:
  "Sono,  altresi', eleggibili i cittadini dell'Unione europea che ne
abbiano i requisiti e secondo le modalita' previste  dall'articolo  5
del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197";
   c)  all'articolo 16 al n. 6) aggiungere, dopo le parole "le urne",
le parole "o le cassette o scatole";
   d) sono abrogati i commi 1  e  2  dell'articolo  17.  E'  altresi'
abrogato  il  punto  2 del comma 9, come sostituito dall'articolo 27,
comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26;
   e)  al  comma  2  dell'articolo  19  le  parole:  "nelle  quali  i
contrassegni saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle
relative liste", sono soppresse;
   f) i commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono abrogati;
   g)  all'articolo 32, primo comma, aggiungere dopo le parole "urna"
le parole "o cassetta";
   h) all'articolo 38, come modificato dall'articolo 29  della  legge
regionale 26 agosto 1992, n. 7, i commi 1 e 2 sono abrogati;
   i) gli articoli 45 e 52 sono abrogati".
  2. Gli articoli 3 e 16 della legge regionale 9 maggio 1969, n.  14,
sono abrogati.
  3. Al comma 12 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986,
n.  9,  come  sostituito  dall'articolo  22  della  legge regionale 1
settembre  1993,  n.  26,  l'inciso:   "rilevanti   ai   fini   della
consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del presidente" e'
soppresso.
  4.  Alla  legge  regionale  26 agosto 1992, n. 7, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
   a) l'articolo 2 e' abrogato;
   b) il comma  4  dell'articolo  3  e'  cosi'  sostituito:  "Non  e'
immediatamente  rieleggibile  il sindaco che sia stato revocato dalla
carica secondo l'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142,  come
recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48";
   c)  al  comma  9  dell'articolo 12 l'inciso: "rilevanti ai fini di
quanto previsto dal successivo articolo 18" e' soppresso;
   d) gli articoli 16, 18 e 23 sono abrogati.
  5. Alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, sono apportate  le
seguenti modifiche ed integrazioni:
   a) i commi 3 e 4 dell'articolo 1 sono abrogati;
   b)  al  comma  6  dell'articolo 2 le parole: "rimosso dalla carica
secondo l'articolo 9 o" sono soppresse;
   c) gli articoli 3, 8 e 9 sono abrogati.
  6.  Sono  abrogate  tutte  le  altre  disposizioni  legislative  in
contrasto con la presente legge.