Art. 16. Disposizioni riguardanti la composizione dei seggi elettorali 1. Dopo il secondo capoverso dell'articolo 26 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: "Per la medesima tornata elettorale non puo' essere nominato presidente di seggio piu' di un componente del medesimo nucleo familiare o suo parente o affine fino al terzo grado". 2. Alla fine dell'articolo 28 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e' aggiunto il seguente comma: "Il segretario non puo' in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio ne' puo' essere legato da rapporto di parentela o affinita' sino al terzo grado". 3. Alla fine dell'articolo 10 del testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del presidente della Regione del 20 agosto 1960, n. 3 e' aggiunto il seguente comma: "Il segretario non puo' in alcun caso appartenere al medesimo nucleo familiare del presidente del seggio ne' puo' essere legato da rapporto di parentela o affinita' sino al terzo grado".