Art. 18.
                          Norma transitoria
 
  1. Le disposizioni della presente legge  si  applicano  in  ciascun
comune  e  ciascuna  provincia  regionale  a  decorrere dalla data di
scadenza naturale dei relativi organi.
  2. Nelle more continuano ad applicarsi le  disposizioni  previgenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.