Art. 19. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 15 settembre 1997 PROVENZANO Assessore regionale per gli enti locali Burgaretta Aparo