Art. 2. Modalita' di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti 1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco. 2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati della lista interessata. 3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. La scheda reca i nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco e' riportato il contrassegno della lista con cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per la lista ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di tale lista. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a quella del primo turno di votazione. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'. 5. Alla lista collegata al sindaco eletto e' attribuito il 60 per cento dei seggi assegnati al comune. All'altra lista che ha riportato il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il 50 per cento piu' uno dei voti validi, alla stessa e' attribuito il 60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata al sindaco e' attribuito il 40 per cento dei seggi. Qualora piu' liste non collegate al sindaco ottengano lo stesso piu' alto numero di voti si procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali; l'eventuale seggio dispari e' attribuito per sorteggio. 6. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifra sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.