Art. 2.
     Modalita' di elezione del sindaco e del consiglio comunale
          nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti
 
  1. Nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti l'elezione dei
consiglieri   comunali   si   effettua   con   sistema  maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco.
  2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad  una
lista  di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente
un numero di candidati non superiore al  numero  dei  consiglieri  da
eleggere e non inferiore ai tre quarti. Ciascun candidato alla carica
di  sindaco  deve  dichiarare,  all'atto  della  presentazione  della
candidatura, il collegamento con una lista presentata per  l'elezione
del  consiglio  comunale.  La  dichiarazione  ha  efficacia  solo  se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati  della  lista
interessata.
  3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per  l'elezione  del  consiglio  comunale. La scheda reca i nomi ed i
cognomi dei candidati  alla  carica  di  sindaco,  scritti  entro  un
apposito rettangolo, al cui fianco e' riportato il contrassegno della
lista  con  cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo', con
un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco  e  per
la  lista  ad esso collegata, tracciando un segno sul contrassegno di
tale  lista.  Ciascun  elettore puo' altresi' votare per un candidato
alla carica di sindaco, anche non  collegato  alla  lista  prescelta,
tracciando un segno sul relativo rettangolo.
  4. E' proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior
numero  di  voti.  In  caso  di  parita'  si  procede  ad un turno di
ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva a  quella  del
primo  turno  di votazione. In caso di ulteriore parita' viene eletto
il piu' anziano di eta'.
  5. Alla lista collegata al sindaco eletto e' attribuito il  60  per
cento dei seggi assegnati al comune. All'altra lista che ha riportato
il maggior numero di voti viene attribuito il 40 per cento dei seggi.
Qualora altra lista non collegata al sindaco eletto abbia ottenuto il
50  per  cento piu' uno dei voti validi, alla stessa e' attribuito il
60 per cento dei seggi. In tal caso alla lista collegata  al  sindaco
e'  attribuito  il  40  per  cento  dei seggi. Qualora piu' liste non
collegate al sindaco ottengano lo stesso piu' alto numero di voti  si
procede alla ripartizione dei seggi tra le medesime per parti uguali;
l'eventuale seggio dispari e' attribuito per sorteggio.
  6.  Nell'ambito  di  ogni  lista i candidati sono proclamati eletti
consiglieri  comunali  secondo  l'ordine   delle   rispettive   cifre
individuali.    A parita' di cifra sono proclamati eletti i candidati
che precedono nell'ordine di lista.