Art. 4. Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. 2. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. 3. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. 4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. 6. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia gia' conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque, il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia gia' superato il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 4. Il premio di maggioranza previsto per la lista o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti viene attribuito solo nel caso in cui la lista o le liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. 7. Sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.