Art. 4.
                   Elezione del consiglio comunale
       nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
 
  1.   Le   liste   per  l'elezione  del  consiglio  comunale  devono
comprendere un numero  di  candidati  non  superiore  al  numero  dei
consiglieri   da   eleggere   e  non  inferiore  ai  due  terzi,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri
da comprendere nella lista contenga una cifra  decimale  superiore  a
50.
  2.  Il  voto  alla  lista  viene  espresso,  ai  sensi  del comma 3
dell'articolo 3, tracciando un segno  sul  contrassegno  della  lista
prescelta.  Ciascun  elettore  puo'  esprimere  inoltre  un  voto  di
preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
  3.   L'attribuzione   dei   seggi   alle   liste   e'    effettuata
successivamente  alla  proclamazione  dell'elezione  del  sindaco  al
termine del primo o del secondo turno.
  4. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero
dei consiglieri  a  ciascuna  lista  o  a  ciascun  gruppo  di  liste
collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide
la  cifra  elettorale  di  ciascuna lista o gruppo di liste collegate
successivamente per 1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del numero  dei
consiglieri  da  eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi'
ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello  dei  consiglieri  da
eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista
o  gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti
ad  essa  appartenenti  compresi  nella  graduatoria.  A  parita'  di
quoziente,  nelle  cifre  intere  e decimali, il seggio e' attribuito
alla  lista  o  gruppo  di  liste  che  ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per  sorteggio.  Se  ad  una
lista  spettano  piu'  seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi
eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine  dei
quozienti.
  5.  Nell'ambito  di  ciascun  gruppo  di  liste collegate, la cifra
elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati  nel
primo  turno,  e'  divisa  per  1, 2, 3, 4..., sino a concorrenza del
numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in  tal
modo  i  quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti
ad ogni lista.
  6.  Alla  lista  o  al  gruppo  di  liste  collegate  al  candidato
proclamato  eletto  che  non  abbia  gia' conseguito almeno il 60 per
cento dei seggi del consiglio viene assegnato, comunque,  il  60  per
cento  dei  seggi,  sempreche'  nessun'altra  lista o gruppo di liste
collegate abbia gia' superato il 50 per  cento  dei  voti  validi.  I
restanti  seggi  vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste
collegate, ai sensi del comma 4. Il premio  di  maggioranza  previsto
per  la  lista  o le liste collegate al sindaco eletto al primo turno
nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti   viene
attribuito  solo  nel  caso  in  cui  la  lista  o  le  liste abbiano
conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi.
  7. Sono proclamati  eletti  consiglieri  comunali  i  candidati  di
ciascuna  lista  secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.
In caso di parita' di cifra individuale,  sono  proclamati  eletti  i
candidati che precedono nell'ordine di lista.