Art. 5.
       Presentazione candidature a presidente della provincia
                     e a consigliere provinciale
 
  1.  L'articolo  3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e'
sostituito dal seguente:
  "1.  -  La  circoscrizione  per  l'elezione  del  presidente  della
provincia regionale coincide con il territorio provinciale.
  2.  La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, e'
presentata  all'ufficio  elettorale  circoscrizioriale   del   comune
capoluogo  di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500
elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e  da
almeno  1.000  elettori  nelle province con popolazione oltre 500.000
abitanti.
  3. Il numero dei sottoscrittori non  puo'  superare  il  doppio  di
quello indicato al comma 2.
  4.  Nessuna  sottoscrizione  e'  richiesta  per  i partiti o gruppi
politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in  gruppo
parlamentare  o  che  nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto
almeno un seggio,  anche  se  presentano  liste  contraddistinte  dal
contrassegno  tradizionale  affiancato  ad  altri  simboli.  In  tali
ipotesi  la  candidatura  sara'   sottoscritta   e   presentata   dal
rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o
piu' persone dallo stesso delegate, con firma autenticata.
  5.  Nessuno puo' essere contemporaneamente candidato alla carica di
presidente in piu' province regionali.
  6.  E'  consentita  la  candidatura  contemporanea  alla  carica di
presidente della provincia e di consigliere provinciale nella  stessa
provincia.   In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato
eletto presidente della provincia decade  da  quella  di  consigliere
provinciale.
  7. Per la candidatura vanno presentati:
   a)  l'atto  di  accettazione  della  candidatura  nella  quale  e'
contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non  trovarsi
in  alcuna  delle  condizioni  previste  dal comma 1 dell'articolo 15
della  legge  19  marzo  1990,  n.  55  e  successive  modifiche   ed
integrazioni;
   b)   il  certificato  di  iscrizione  del  candidato  nelle  liste
elettorali di un comune della Repubblica;
   c) l'indicazione di due delegati  effettivi  e  di  due  supplenti
autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e
della  lista  o  delle  liste  collegate ed a compiere gli altri atti
previsti dalla legge;
   d)   la   dichiarazione   di   presentazione   della   candidatura
sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e
luogo di nascita;
   e)  i  certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della
provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino  la
iscrizione  nelle  liste  elettorali.  I  certificati  devono  essere
rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta;
   f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei
comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco  di  almeno  la
meta' degli assessori che il candidato intende nominare.
  8.  Alla  presentazione  della  candidatura deve contemporaneamente
dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un  gruppo
di  liste  che  siano  presentate in almeno uno dei collegi in cui e'
ripartita la circoscrizione provinciale.
  9. Analoga dichiarazione dovra' essere  prodotta  dai  presentatori
delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali.
  10.  Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve
essere omogeneo per tutti i collegi della  provincia  ove  le  stesse
liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali.
  11.  Onde  verificare  l'omogeneita'  di  collegamento tra le liste
presentate nei collegi della provincia e la candidatura a  presidente
della  provincia,  gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono
immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi  collegamenti
all'ufficio   elettorale  provinciale.  Detto  ufficio  procede  alle
verifiche  di  cui  ai  commi  8,  9  e  10  nelle  ventiquattro  ore
successive,  dandone  immediata  comunicazione agli uffici elettorali
circoscrizionali.    Qualora  vengano  riscontrate  discordanze   nei
collegamenti  tra  le  liste  e  i  candidati a presidente, l'ufficio
elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore  dalla
presentazione  della  documentazione,  a  richiedere  chiarimenti  ai
rappresentanti  designati  dalle  stesse  liste   e   dai   candidati
presidenti.   Gli   eventuali   vizi   formali  sono  sanabili  entro
l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso  il  quale,  i  collegamenti
sono ritenuti non validi.
  12.  L'ufficio  elettorale provvede altresi' ad assegnare un numero
progressivo a ciascun candidato alla carica  di  presidente  mediante
sorteggio   da  effettuarsi  alla  presenza  dei  delegati  di  lista
appositamente convocati".
  2.  Ai  fini  della  presentazione della candidatura alla carica di
presidente della provincia va, inoltre, presentata  la  dichiarazione
prevista dall'articolo 1, comma 8.