Art. 5. Presentazione candidature a presidente della provincia e a consigliere provinciale 1. L'articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "1. - La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia regionale coincide con il territorio provinciale. 2. La candidatura a presidente, estesa nell'ambito provinciale, e' presentata all'ufficio elettorale circoscrizioriale del comune capoluogo di provincia, con dichiarazione sottoscritta da almeno 500 elettori nelle province con popolazione fino a 500.000 abitanti e da almeno 1.000 elettori nelle province con popolazione oltre 500.000 abitanti. 3. Il numero dei sottoscrittori non puo' superare il doppio di quello indicato al comma 2. 4. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti presso l'Assemblea regionale siciliana in gruppo parlamentare o che nell'ultima elezione regionale abbiano ottenuto almeno un seggio, anche se presentano liste contraddistinte dal contrassegno tradizionale affiancato ad altri simboli. In tali ipotesi la candidatura sara' sottoscritta e presentata dal rappresentante regionale del partito o del gruppo politico o da una o piu' persone dallo stesso delegate, con firma autenticata. 5. Nessuno puo' essere contemporaneamente candidato alla carica di presidente in piu' province regionali. 6. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di presidente della provincia e di consigliere provinciale nella stessa provincia. In caso di elezione ad entrambe le cariche, il candidato eletto presidente della provincia decade da quella di consigliere provinciale. 7. Per la candidatura vanno presentati: a) l'atto di accettazione della candidatura nella quale e' contenuta l'esplicita dichiarazione dell'interessato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; b) il certificato di iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica; c) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare la designazione dei rappresentanti del candidato e della lista o delle liste collegate ed a compiere gli altri atti previsti dalla legge; d) la dichiarazione di presentazione della candidatura sottoscritta dagli elettori con indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita; e) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei comuni della provincia ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino la iscrizione nelle liste elettorali. I certificati devono essere rilasciati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta; f) il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio dei comuni della provincia, con l'indicazione dell'elenco di almeno la meta' degli assessori che il candidato intende nominare. 8. Alla presentazione della candidatura deve contemporaneamente dichiararsi il collegamento della stessa ad una lista o ad un gruppo di liste che siano presentate in almeno uno dei collegi in cui e' ripartita la circoscrizione provinciale. 9. Analoga dichiarazione dovra' essere prodotta dai presentatori delle liste collegate che vengono presentate nei collegi provinciali. 10. Il collegamento di liste con una candidatura a presidente deve essere omogeneo per tutti i collegi della provincia ove le stesse liste concorrano per la elezione dei consiglieri provinciali. 11. Onde verificare l'omogeneita' di collegamento tra le liste presentate nei collegi della provincia e la candidatura a presidente della provincia, gli uffici elettorali circoscrizionali trasmettono immediatamente copia delle liste ammesse e dei relativi collegamenti all'ufficio elettorale provinciale. Detto ufficio procede alle verifiche di cui ai commi 8, 9 e 10 nelle ventiquattro ore successive, dandone immediata comunicazione agli uffici elettorali circoscrizionali. Qualora vengano riscontrate discordanze nei collegamenti tra le liste e i candidati a presidente, l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede, entro e non oltre 24 ore dalla presentazione della documentazione, a richiedere chiarimenti ai rappresentanti designati dalle stesse liste e dai candidati presidenti. Gli eventuali vizi formali sono sanabili entro l'ulteriore termine di 24 ore, trascorso il quale, i collegamenti sono ritenuti non validi. 12. L'ufficio elettorale provvede altresi' ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di presidente mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati". 2. Ai fini della presentazione della candidatura alla carica di presidente della provincia va, inoltre, presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 1, comma 8.