Art. 6. Elezione del presidente della provincia regionale 1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale. 2. La scheda per l'elezione del presidente della provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di presidente della provincia scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e' collegato. Ciascun elettore puo', con un unico voto votare per un candidato alla carica di presidente della provincia e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di presidente della provincia, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo. 3. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva tra i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'. 4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, ai sensi del comma 3, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovra' avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. 5. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio nei vari collegi dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta', entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste, sempre che dette liste assicurino un collegamento omogeneo in tutti i collegi della provincia, ove siano state presentate. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. 6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto. 7. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.