Art. 6.
          Elezione del presidente della provincia regionale
 
  1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto contestualmente all'elezione del consiglio provinciale.
  2.  La  scheda  per  l'elezione  del  presidente della provincia e'
quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca
i nomi e i cognomi dei candidati  alla  carica  di  presidente  della
provincia  scritti  entro  un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni  della  lista  o  delle  liste  con  cui  il
candidato  e'  collegato.  Ciascun  elettore  puo', con un unico voto
votare per un candidato alla carica di presidente della  provincia  e
per  una  delle  liste  ad  esso  collegate,  tracciando un segno sul
contrassegno di una di tali liste.  Ciascun  elettore  puo'  altresi'
votare  per  un  candidato alla carica di presidente della provincia,
anche non collegato alla lista prescelta,  tracciando  un  segno  sul
relativo rettangolo.
  3. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato che
ottiene  la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso negativo si
procede a ballottaggio, da tenere la seconda domenica successiva  tra
i due candidati alla carica di presidente della provincia che abbiano
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di voti e' ammesso al ballottaggio il piu' anziano di eta'.
  4. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi   al  ballottaggio,  ai  sensi  del  comma  3,  partecipa  al
ballottaggio  il  candidato  che  segue  nella   graduatoria.   Detto
ballottaggio  dovra'  avere  luogo  la  domenica successiva al decimo
giorno dal verificarsi dell'evento.
  5. Per i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono  fermi  i
collegamenti  con  le  liste  per  l'elezione  del consiglio nei vari
collegi  dichiarati  al  primo  turno.   I   candidati   ammessi   al
ballottaggio   hanno   facolta',   entro  sette  giorni  dalla  prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste,  sempre
che  dette  liste  assicurino  un  collegamento  omogeneo  in tutti i
collegi  della  provincia,  ove   siano   state   presentate.      La
dichiarazione   ha   efficacia   solo   se  convergente  con  analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
  6. La scheda per il ballottaggio comprende il nome  ed  il  cognome
dei  candidati  alla  carica  di  presidente della provincia, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli
delle liste collegate. Il voto si esprime  tracciando  un  segno  sul
rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.
  7.  Dopo  il  secondo  turno  e' proclamato eletto presidente della
provincia il candidato che ha ottenuto  il  maggior  numero  di  voti
validi.  In  caso  di parita' di voti e' proclamato eletto presidente
della provincia il candidato collegato con la lista o le liste per il
consiglio  provinciale  che  abbiano  conseguito  la  maggiore  cifra
elettorale  complessiva.  A parita' di cifra elettorale e' proclamato
eletto il candidato piu' anziano di eta'.