Art. 7.
                 Elezione del consiglio provinciale
 
  1.  L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata secondo le
disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969,  n.  14,  e
successive  modificazioni,  in  quanto  compatibili  con quelle della
presente legge.
  2. Con la lista dei candidati al consiglio  provinciale,  per  ogni
collegio   deve   essere  presentato  il  candidato  alla  carica  di
presidente della provincia regionale ed il  programma  amministrativo
da affiggere all'albo pretorio dei comuni.
  3.  Il  voto  alla  lista  viene  espresso  tracciando un segno sul
contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo'  esprimere,
inoltre,  un  voto  di preferenza per un candidato della lista da lui
votata.
  4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od
alle  liste   collegate   e'   effettuata   dopo   la   proclamazione
dell'elezione  del  presidente  della provincia, al termine del primo
turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno.
  5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o
a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi  candidati  alla
carica  di  presidente della provincia si procede mediante il sistema
proporzionale puro. A parita' di  quoziente,  nelle  cifre  intere  e
decimali,  il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita'  di  quest'ultima,
per  sorteggio.  Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i
suoi candidati, i seggi  eccedenti  sono  distribuiti  fra  le  altre
liste, secondo l'ordine dei quozienti.
  6.  Nell'ambito  di  ciascun  gruppo  di  liste  collegate, i seggi
vengono attribuiti mediante il sistema proporzionale puro.
  7.  Alla  lista  o  al  gruppo  di  liste  collegate  al  candidato
proclamato  eletto  che  non  abbia  gia' conseguito almeno il 60 per
cento dei seggi del consiglio, viene assegnato  comunque  il  60  per
cento  dei  seggi,  sempre  che  nessun'altra lista o gruppo di liste
collegate abbia gia' superato il 50 per cento  dei  voti  validi.  Il
premio  di  maggioranza  viene  attribuito  alla  lista  o alle liste
collegat al presidente della provincia eletto  al  primo  turno  solo
qualora  tale  lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per
cento dei voti validi.
  8. Per quanto riguarda  l'assegnazione  dei  seggi  spettanti  alle
singole  liste  nei  vari  collegi,  si  procede seguendo per ciascun
collegio la graduatoria dei voti di lista  espressi  in  percentuale,
secondo  le modalita' indicate dall'articolo 18 della legge regionale
9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.