Art. 7. Elezione del consiglio provinciale 1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, e successive modificazioni, in quanto compatibili con quelle della presente legge. 2. Con la lista dei candidati al consiglio provinciale, per ogni collegio deve essere presentato il candidato alla carica di presidente della provincia regionale ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio dei comuni. 3. Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata. 4. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale alla lista od alle liste collegate e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia, al termine del primo turno o, ricorrendone le condizioni, del secondo turno. 5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di presidente della provincia si procede mediante il sistema proporzionale puro. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. 6. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, i seggi vengono attribuiti mediante il sistema proporzionale puro. 7. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto che non abbia gia' conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato comunque il 60 per cento dei seggi, sempre che nessun'altra lista o gruppo di liste collegate abbia gia' superato il 50 per cento dei voti validi. Il premio di maggioranza viene attribuito alla lista o alle liste collegat al presidente della provincia eletto al primo turno solo qualora tale lista o tali liste abbiano conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. 8. Per quanto riguarda l'assegnazione dei seggi spettanti alle singole liste nei vari collegi, si procede seguendo per ciascun collegio la graduatoria dei voti di lista espressi in percentuale, secondo le modalita' indicate dall'articolo 18 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.