Art. 8.
                         Nomina delle giunte
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 12  della  legge  regionale  26  agosto
1992, n. 7, e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  sindaco  eletto  nomina  la giunta, comprendendo anche gli
assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura,  a
condizione  che  siano  in  possesso  dei  requisiti di eleggibilita'
richiesti per la elezione al consiglio comunale  ed  alla  carica  di
sindaco.  La  durata  della  giunta  e'  fissata  in quattro anni. La
composizione  della  giunta  viene  comunicata,  entro  dieci  giorni
dall'insediamento,   al   consiglio   comunale   che  puo'  esprimere
formalmente le proprie valutazioni".
  2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo  1986,
n.  9, cosi' come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente:
  "1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la
giunta,  comprendendo  anche  gli  assessori  proposti  all'atto   di
presentazione  della  candidatura, a condizione che siano in possesso
dei requisiti di eleggibilita' richiesti per la elezione al consiglio
provinciale  ed  alla  carica  di  presidente  della  provincia.   La
composizione  della  giunta  viene  comunicata, entro 10 giorni dalla
nomina, al consiglio provinciale che puo'  esprimere  formalmente  le
proprie  valutazioni.    La durata della giunta e' fissata in quattro
anni".