Art. 8. Nomina delle giunte 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e' sostituito dal seguente: "1. Il sindaco eletto nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco. La durata della giunta e' fissata in quattro anni. La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che puo' esprimere formalmente le proprie valutazioni". 2. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, cosi' come modificato dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "1. Il presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione nomina la giunta, comprendendo anche gli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilita' richiesti per la elezione al consiglio provinciale ed alla carica di presidente della provincia. La composizione della giunta viene comunicata, entro 10 giorni dalla nomina, al consiglio provinciale che puo' esprimere formalmente le proprie valutazioni. La durata della giunta e' fissata in quattro anni".