Art. 9. Determinazione del numero dei componenti le giunte delle province regionali 1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, va interpretato nel senso che, dovendosi determinare il numero dei componenti le giunte provinciali nella misura di un quinto rispetto a quello dei consiglieri assegnati all'ente, si procede con arrotondamento all'unita' per eccesso al fine di ottenere un numero pari che, comunque, non puo' essere superiore a 10.