Art. 10.
Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani
 
  1. I cani catturati o ritrovati,  quelli  ricoverati  per  rinuncia
alla  proprieta'  o  al  possesso  e  quelli  che  vivono in stato di
liberta'  sul  territorio,  non  possono  essere  usati  a  scopo  di
sperimentazione,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del d.lgs.
116/1992.
  2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di  proprieta'  e'
consentita  esclusivamente  se  gravemente  malati,  incurabili  o di
comprovata  pericolosita'.  Alla  soppressione  provvedono  in   modo
eutanasico  medici  veterinari  iscritti all'ordine professionale che
rilasciano al servizio veterinario dell'azienda  USL  competente  per
territorio le dovute certificazioni di morte.
  3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di
sperimentazione.