Art. 10. Divieto di sperimentazione e condizioni per la soppressione dei cani 1. I cani catturati o ritrovati, quelli ricoverati per rinuncia alla proprieta' o al possesso e quelli che vivono in stato di liberta' sul territorio, non possono essere usati a scopo di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.lgs. 116/1992. 2. La soppressione dei cani, ivi compresi quelli di proprieta' e' consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosita'. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico medici veterinari iscritti all'ordine professionale che rilasciano al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio le dovute certificazioni di morte. 3. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di cani al fine di sperimentazione.