Art. 11.
Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di
liberta'. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro
"habitat".
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal
servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel
loro gruppo.
3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo
con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei
felini che vivono in stato di liberta', curandone la salute e le
condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi e quelli di proprieta' possono essere soppressi,
in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di
comprovata pericolosita' dalle autorita' di cui all'articolo 11,
comma 2.
5. I gatti che vivono in liberta' non possono essere usati a scopo
di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs.
116/1992.
6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine
di sperimentazione.