Art. 11. Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione 1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di liberta'. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro "habitat". 2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e riammessi nel loro gruppo. 3. Le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui all'articolo 23, comma 1, possono, in accordo con le aziende USL competenti, avere in gestione le colonie dei felini che vivono in stato di liberta', curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza. 4. I gatti liberi e quelli di proprieta' possono essere soppressi, in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosita' dalle autorita' di cui all'articolo 11, comma 2. 5. I gatti che vivono in liberta' non possono essere usati a scopo di sperimentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del d.lgs. 116/1992. 6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti al fine di sperimentazione.