Art. 11.
          Protezione dei gatti e divieto di sperimentazione
 
  1.  La  Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di
liberta'. E' vietato a chiunque maltrattarli  e  spostarli  dal  loro
"habitat".
  2.  I  gatti  che  vivono  liberi  devono  essere  sterilizzati dal
servizio veterinario dell'azienda USL di competenza e  riammessi  nel
loro gruppo.
  3.  Le  associazioni di volontariato animalista e per la protezione
degli animali di cui all'articolo 23, comma 1,  possono,  in  accordo
con  le  aziende  USL  competenti,  avere  in gestione le colonie dei
felini che vivono in stato di liberta',  curandone  la  salute  e  le
condizioni di sopravvivenza.
  4.  I gatti liberi e quelli di proprieta' possono essere soppressi,
in modo eutanasico, soltanto se gravemente ammalati, incurabili o  di
comprovata  pericolosita'  dalle  autorita'  di  cui all'articolo 11,
comma 2.
  5. I gatti che vivono in liberta' non possono essere usati a  scopo
di  sperimentazione  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma 2 del d.lgs.
116/1992.
  6. E' vietato fare commercio o cessione gratuita di gatti  al  fine
di sperimentazione.