Art. 12.
                          Anagrafe del cane
 
  1.  Presso  ogni azienda USL e' tenuta l'anagrafe canina alla quale
il proprietario, il possessore o il  detentore  a  qualsiasi  titolo,
residente  nel  Lazio  od  ivi  dimorante  per un periodo superiore a
novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve  avvenire
in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o,
comunque,  dall'acquisizione  del  possesso  o della detenzione; allo
stesso ufficio deve essere  denunciato  lo  smarrimento  o  la  morte
dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
  2.  All'atto  dell'iscrizione  di  cui  al  comma 1 viene compilata
un'apposita scheda, secondo il modello  predisposto  dall'Assessorato
competente  ed  approvato  dalla  Giunta  regionale;  la scheda viene
utilizzata anche per la registrazione degli interventi di  profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
  3.  Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e
data di nascita, stato segnaletico, nome  del  cane,  generalita'  ed
indirizzo  del  proprietario  o  del detentore ed il codice assegnato
all'animale.
  4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere  consegnata  al
proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprieta', possesso o detenzione.
  5.  I  soggetti  tenuti  all'iscrizione  ai  sensi del comma 1 sono
tenuti a comunicare l'eventuale  cambio  di  residenza  entro  trenta
giorni al massimo.
  6.   Gli   uffici  delle  aziende  USL  competenti  per  la  tenuta
dell'anagrafe  canina  devono  essere  dotati  di  apparecchiature  e
programmi  informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe
stessa.
  7. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  individua  un
programma  informatico  comune  di  gestione  dei  dati dell'anagrafe
canina.