Art. 12.
Anagrafe del cane
1. Presso ogni azienda USL e' tenuta l'anagrafe canina alla quale
il proprietario, il possessore o il detentore a qualsiasi titolo,
residente nel Lazio od ivi dimorante per un periodo superiore a
novanta giorni, deve iscrivere l'animale. L'iscrizione deve avvenire
in un apposito registro entro il termine di tre mesi dalla nascita o,
comunque, dall'acquisizione del possesso o della detenzione; allo
stesso ufficio deve essere denunciato lo smarrimento o la morte
dell'animale entro quindici giorni dall'evento.
2. All'atto dell'iscrizione di cui al comma 1 viene compilata
un'apposita scheda, secondo il modello predisposto dall'Assessorato
competente ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda viene
utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.
3. Nella scheda di cui al comma 2 devono essere riportati: luogo e
data di nascita, stato segnaletico, nome del cane, generalita' ed
indirizzo del proprietario o del detentore ed il codice assegnato
all'animale.
4. Copia della scheda di cui al comma 2 deve essere consegnata al
proprietario, al possessore o al detentore e deve seguire il cane nei
trasferimenti di proprieta', possesso o detenzione.
5. I soggetti tenuti all'iscrizione ai sensi del comma 1 sono
tenuti a comunicare l'eventuale cambio di residenza entro trenta
giorni al massimo.
6. Gli uffici delle aziende USL competenti per la tenuta
dell'anagrafe canina devono essere dotati di apparecchiature e
programmi informatici per la gestione dei dati relativi all'anagrafe
stessa.
7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua un
programma informatico comune di gestione dei dati dell'anagrafe
canina.