Art. 13.
                      Codice di riconoscimento
 
  1.  I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono
contrassegnati da un apposito  codice  di  riconoscimento  che  viene
apposto,  tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi
dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio  nel
piatto   interno   della   coscia  destra  o  con  altri  sistemi  di
riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
  2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui  all'articolo
12,  sono  riconosciuti  validi  solamente i codici di riconoscimento
rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.
  3. Il codice di riconoscimento viene apposto da  medici  veterinari
dei  servizi  veterinari  delle  aziende  USL, o da medici veterinari
liberi  professionisti   nell'ambito   delle   convenzioni   di   cui
all'articolo 3.