Art. 13.
Codice di riconoscimento
1. I cani iscritti all'anagrafe canina di cui all'articolo 12 sono
contrassegnati da un apposito codice di riconoscimento che viene
apposto, tra il quarto e l'ottavo mese di vita oppure entro tre mesi
dall'acquisizione del possesso o della detenzione, con tatuaggio nel
piatto interno della coscia destra o con altri sistemi di
riconoscimento determinati dalla Giunta regionale.
2. Ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina di cui all'articolo
12, sono riconosciuti validi solamente i codici di riconoscimento
rilasciati dai servizi veterinari delle aziende USL.
3. Il codice di riconoscimento viene apposto da medici veterinari
dei servizi veterinari delle aziende USL, o da medici veterinari
liberi professionisti nell'ambito delle convenzioni di cui
all'articolo 3.