Art. 14.
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano
al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio i
mutamenti nella titolarita' della proprieta' o nella detenzione, lo
smarrimento o la morte dell'animale.
2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente,
con qualunque mezzo e deve essere confermata per iscritto entro
quindici giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento
della proprieta' l'obbligo di comunicazione della variazione di
titolarita' spetta al nuovo proprietario, che deve darne
comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio entro quindici giorni dall'evento.
3. Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del
detentore ovvero di trasferimento della proprieta' o della
detenzione, il cane deve essere reiscritto presso l'anagrafe
dell'azienda USL competente per territorio, con il codice ad esso
gia' attribuito.