Art. 14.
             Trasferimento, smarrimento o morte del cane
 
  1.  I proprietari o detentori a qualsiasi titolo del cane segnalano
al servizio veterinario dell'azienda USL competente per territorio  i
mutamenti  nella  titolarita' della proprieta' o nella detenzione, lo
smarrimento o la morte dell'animale.
  2. La segnalazione di cui al comma 1 deve avvenire tempestivamente,
con qualunque mezzo e  deve  essere  confermata  per  iscritto  entro
quindici  giorni dagli eventi di cui al comma 1. In caso di mutamento
della proprieta'  l'obbligo  di  comunicazione  della  variazione  di
titolarita'   spetta   al   nuovo   proprietario,   che   deve  darne
comunicazione al servizio veterinario dell'azienda USL competente per
territorio entro quindici giorni dall'evento.
  3. Nel caso di mutamento della residenza  del  proprietario  o  del
detentore   ovvero   di   trasferimento   della  proprieta'  o  della
detenzione,  il  cane  deve  essere  reiscritto   presso   l'anagrafe
dell'azienda  USL  competente  per  territorio, con il codice ad esso
gia' attribuito.