Art. 15.
Abbandono, ricovero e custodia degli animali
1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti e di
qualsiasi altro animali custodito nella propria residenza o
domicilio.
2. Gli animali ceduti dalle strutture pubbliche ai privati
richiedenti debbono essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati
prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al pagamento
all'ente gestore della struttura di una somma stabilita con
deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.