Art. 15.
            Abbandono, ricovero e custodia degli animali
 
  1. E' vietato a chiunque l'abbandono  dei  cani,  dei  gatti  e  di
qualsiasi   altro   animali   custodito  nella  propria  residenza  o
domicilio.
  2.  Gli  animali  ceduti  dalle  strutture  pubbliche  ai   privati
richiedenti  debbono  essere obbligatoriamente sterilizzati e tatuati
prima della cessione. I privati richiedenti sono tenuti al  pagamento
all'ente   gestore   della  struttura  di  una  somma  stabilita  con
deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della presente legge.